IL PRETORE Ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente ordinanza nell'udienza dell'11 luglio 1991 nella causa penale contro Di Meo Nicola. Premesso che lo scrivente, quale giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Salerno, in data 13 dicembre 1990 respingeva la richiesta di archiviazione del presente procedimento per il reato di cui all'art. 554, secondo comma, del c.p.p.; che all'odierna udienza ad esercitare le funzioni di pretore del dibattimento destinato in supplenza a questa sezione distaccata; che la Corte costituzionale con sentenza n. 496 del 26 ottobre 1990 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, terzo comma, del c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio abbreviato il g.i.p. presso la pretura che abbia emesso l'ordinanza ex art. 554, secondo comma, del c.p.p.; Rilevato che per la identita' di ratio analoga illegittimita' costituzionale si profila qualora debba possedersi al giudizio dibattimentale ordinario anziche' a quello abbreviato, essendo comune l'esigenza di tutelare il principio di terzieta' del giudice di cui alla direttiva n. 101 della legge delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (legge 16 febbraiuo 1987, n. 81); in relazione all'art. 76 della Costituzione; Ritenuta la suddetta questione rilevante ai fini della prosecuzione del giudizio e della decisione di merito;