IL PRETORE
    Ha pronunciato e pubblicato mediante lettura  del  dispositivo  la
 seguente  ordinanza  nell'udienza  dell'11  luglio  1991  nella causa
 penale contro Di Meo Nicola.
    Premesso  che  lo  scrivente,  quale  giudice  per   le   indagini
 preliminari  presso  la  pretura circondariale di Salerno, in data 13
 dicembre 1990 respingeva la richiesta di archiviazione  del  presente
 procedimento  per  il  reato  di cui all'art. 554, secondo comma, del
 c.p.p.;
      che all'odierna udienza ad esercitare le funzioni di pretore del
 dibattimento destinato in supplenza a questa sezione distaccata;
      che la Corte costituzionale con sentenza n. 496 del  26  ottobre
 1990  ha  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 34,
 terzo comma, del c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa
 partecipare al successivo giudizio abbreviato  il  g.i.p.  presso  la
 pretura  che abbia emesso l'ordinanza ex art. 554, secondo comma, del
 c.p.p.;
    Rilevato che per la  identita'  di  ratio  analoga  illegittimita'
 costituzionale  si  profila  qualora  debba  possedersi  al  giudizio
 dibattimentale ordinario anziche' a quello abbreviato, essendo comune
 l'esigenza di tutelare il principio di terzieta' del giudice  di  cui
 alla  direttiva  n. 101 della legge delega per l'emanazione del nuovo
 codice di procedura penale (legge  16  febbraiuo  1987,  n.  81);  in
 relazione all'art. 76 della Costituzione;
    Ritenuta   la   suddetta   questione   rilevante   ai  fini  della
 prosecuzione del giudizio e della decisione di merito;